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SCUOLA PRIMARIA
Nella Scuola Primaria, partendo dall’anno scolastico 2020-21, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nelle singole discipline, compresa l’Educazione Civica, avverrà con l’attribuzione di giudizi descrittivi. Le scuole hanno ricevuto le indicazioni operative attraverso l'Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020.
I giudizi descrittivi presenti nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:
a) In via di prima acquisizione
b) Base
c) Intermedio
d) Avanzato
Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della scelta dell’alunno, viene valutata attraverso un giudizio sintetico che è reso con una nota distinta.
Disposizioni speciali si applicano per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES e DVA).
Ammissione e non ammissione alla classe successiva
Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire in presenza delle seguenti condizioni:
totale assenza dalla frequenza scolastica
solo in casi eccezionali con decisione presa all’unanimità dai docenti della classe e specificatamente motivata. Il team dei docenti valuta congiuntamente con la famiglia e con gli eventuali specialisti, la proposta di non ammissione alla classe successiva o alla prima classe sc. I Grado.
La non ammissione alla classe successiva viene presa in considerazione in modo da poter attivare/riattivare un positivo processo di crescita con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali di apprendimento.
La non ammissione terrà conto anche del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza e della classe quinta e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria ( si vedano le Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012).
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale; pertanto il limite massimo di assenze consentito è pari al 25% del monte ore annuo:
· tempo ordinario: n. ore 247
· tempo prolungato: n. ore 297
· tempo ordinario ad indirizzo musicale: n. ore 272
Il superamento del limite di assenze massimo consentito comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo.
Di seguito si elencano i criteri di deroga al limite minimo di presenza (o limite massimo di assenza) per alunni della scuola secondaria deliberati dal Collegio docenti (delibera n. 2 del 07/09/2021):
L’ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato è il frutto del percorso educativo svolto da ogni singolo alunno nel corso dell’anno, dell’impegno dei docenti per il potenziamento delle sue capacità e il recupero dei limiti emersi, al fine di rendere più omogenee ed equilibrate le valutazioni finali nei diversi Consigli di Casse della Scuola Secondaria di 1° grado, sono stati stabiliti i seguenti criteri da adottare, per stabilire l’ammissione o meno alla classe successiva e all’esame di Stato per i singoli alunni.
Fino a due non sufficienze: l’alunno viene ammesso normalmente e, quindi, senza alcuna votazione.
Da tre a cinque non sufficienze: si discute e, in caso di divergenza, si vota per l’eventuale ammissione dell’alunno.
Da sei non sufficienze in poi (che rappresentano oltre il 50% delle materie): normalmente non si discute e l’alunno, quindi non è ammesso.
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).
La non ammissione viene deliberata a maggioranza.
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
Ammissione all'ESAME DI STATO conclusivo del primo ciclo di istruzione
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno, un VOTO DI AMMISSIONE espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti richiesti.
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